[ a cura di Giorgio Latti. Fonte: La sindrome di Williams. Genetica, clinica e riabilitazione, 2012 ]

Il certificato che attesta la condizione di disabilità dell'alunno deve essere richiesto, prima dell'iscrizione, alla ASL territorialmte competente e consegnata all'istituto scolastico. Entro quarantacinque giorni dall'iscrizione, l'unità multidisciplinare (composta dal neuro-psichiatra infantile, pedagogista e terapista della riabilitazione del Servizio ASL competente ovvero dei centri medici convenzionati e/o accreditati) deve provvedere a redigere la diagnosi funzionale (DF), che accerta il tipo e la gravità del deficit ed indica le aree di potenzialità dal punto di vista funzionale, in base al quale l'istituto scolastico formula le richieste necessarie per l'inserimento dell'alunno disabile (l'insegnante di sostegno, i materiali, l'eventuale trasporto).

Con riguardo alla formazione delle classi, il Regolamento sulla riorganizzazione della rete scolastica, contenuto nel DPR n. 81 del 20 marzo 2009 stabilisce che "le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica", limite confermato espressamente per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria ed implicitamente per la scuola secondaria di primo grado.

Le classi successive alla prima nelle scuole secondarie di secondo grado, invece, non possono mediamente scendere al di sotto di 22 alunni e le singole classi finali non possono scendere al di sotto di 10 alunni, pena l'accorpamento con altre classi, a seguito del quale le classi risultanti non possono comunque superare i 3 alunni.

Occorre rilevare, tuttavia, come tali limiti non siano previsti come assoluti e come non sia stato ribadito il divieto di due alunni con disabilità nella stessa classe. Entro il 15 novembre, deve essere redatto il profilo dinamico funzionale, che contiene l'analisi e la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che dimostra nei diversi settori di attività e lo sviluppo potenziale dell'alunno. Entro i primi giorni di dicembre, gli insegnanti curricolari e di sostegno, gli operatori sanitari della ASL, in collaborazione con i genitori, redigono il Piano educativo individualizzato (PEI) che definisce gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica e viene verificato ed eventualmente aggiornato nel corso dell'anno.

L'insegnante di sostegno viene assegnato dal dirigente dell'Istituto (sentito il parere del GLH di istituto) alla classe che accoglie l'alunno disabile, in contitolarità con i docenti curriculari.

Nell'ipotesi in cui vengano assegnate un numero di ore di sostegno inferiore alle effettive esigenze, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e, secondo una giurisprudenza oramai pacifica, la posizione dell'alunno disabile è qualificata come diritto soggettivo, che non può essere sacrificata da ragioni organizzative o economiche. Oltre al sostegno didattico, può essere assegnato dall'ente locale (i Comuni per le scuole materne, elementari e medie e le Province per le scuole superiori) un educatore professionale o assistente educativo (AEC), in relazione a problemi di autonomia e/o di comunicazione dell'alunno. Infine, l'accompagnamento dell'alunno in situazione di handicap dall'esterno all'interno della scuola e gli spostamenti nei suoi locali, l'accompagnamento ai servizi igienici e l'igiene personale dell'alunno vengono curati dai collaboratori scolastici dipendenti dall'amministrazione scolastica. Le scuole devono essere, inoltre, dotate di attrezzature e di ausili in relazione al grado della scuola ed alle esigenze specifiche dell'alunno.

Nelle scuole del primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado) il criterio di valutazione si basa sul raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato e qualora l'alunno con disabilità non consegua la licenza, viene rilasciato un attestato di credito formativo, che costituisce titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione. Per la scuola secondaria di secondo grado sono possibili due modalità di valutazione: uguale a quella di tutti gli alunni se lo studente in situazione di handicap segue la programmazione della classe, anche se ottenuta con modalità specifiche; differenziata se lo studente in situazione di handicap segue una programmazione particolare.

Per gli alunni con disabilità, possono essere programmati percorsi in alternanza scuola-lavoro all'interno del piano educativo individualizzato.

Qualora l'alunno con disabilità abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma, è rilasciato un attestato, che consentirà agli uffici per l'impiego di individuare le competenze e le capacità conseguite dall'alunno disabile.

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